Operare in regola nelle DBN
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Operare in regola nelle DBN: rischi, obblighi e buone pratiche
📅 22 novembre 2025, ore 17:30
💻 Incontro informativo online gratuito (Zoom)
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Operare in regola nelle DBN: rischi, obblighi e
buone pratiche
(sintesi dell’incontro del 22 novembre)
Questo contributo non ha valore di consulenza legale o fiscale,
ma vuole offrire agli operatori delle Discipline BioNaturali (DBN) alcune coordinate
pratiche per orientarsi tra rischi, obblighi e buone pratiche, a partire
dall’esperienza professionale nel settore e dal riferimento alla Legge
4/2013 e ad altre norme correlate (Codice del Consumo, Codice Civile,
normativa privacy, ecc.).
Quando parliamo di operatori delle DBN ci riferiamo, a
titolo di esempio, a figure come:
operatore olistico, operatore del massaggio, operatore Shiatsu, riflessologo, naturopata, counselor, costellatore, facilitatore di gruppi esperienziali, operatore Reiki, operatore di tecniche energetiche e vibrazionali, facilitatore di meditazione e rilassamento, e in generale tutti quei professionisti che operano nel benessere non sanitario e non appartengono a un ordine professionale.
operatore olistico, operatore del massaggio, operatore Shiatsu, riflessologo, naturopata, counselor, costellatore, facilitatore di gruppi esperienziali, operatore Reiki, operatore di tecniche energetiche e vibrazionali, facilitatore di meditazione e rilassamento, e in generale tutti quei professionisti che operano nel benessere non sanitario e non appartengono a un ordine professionale.
1. Perché esiste la Legge 4/2013
La Legge 4/2013 nasce per dare un quadro di riconoscimento e
regolamentazione alle professioni non organizzate in ordini (circa 350
categorie). Non entra nel dettaglio di ogni singola professione, ma definisce principi
generali di trasparenza, correttezza e qualificazione della prestazione
professionale.
2. Autoregolamentazione, norme UNI e associazioni
professionali
La Legge 4/2013 promuove l’autoregolamentazione volontaria
e la qualificazione delle professioni non ordinistiche. In linea con quanto
illustrato nell’incontro, si possono individuare tre principali modalità
pratiche per strutturare la propria regolamentazione:
1. Norme
tecniche UNI
Quando esiste una norma UNI per una determinata figura (ad esempio il naturopata), il professionista può scegliere di adeguarsi a quella norma e, se lo ritiene opportuno, ottenere una certificazione di conformità tramite un organismo accreditato. Questo comporta costi e una documentazione rigorosa, ma offre un quadro tecnico preciso.
Quando esiste una norma UNI per una determinata figura (ad esempio il naturopata), il professionista può scegliere di adeguarsi a quella norma e, se lo ritiene opportuno, ottenere una certificazione di conformità tramite un organismo accreditato. Questo comporta costi e una documentazione rigorosa, ma offre un quadro tecnico preciso.
2. Iscrizione
a una associazione di categoria professionale (ai sensi della L. 4/2013)
Le associazioni professionali conformi alla Legge 4/2013 prevedono:
Le associazioni professionali conformi alla Legge 4/2013 prevedono:
o profili
professionali chiari;
o codice
etico-deontologico e sistema disciplinare;
o formazione
continua obbligatoria;
o sportello
per l’utente/consumatore;
o rilascio
di attestato di qualità e qualificazione professionale (se iscritte ai
registri del Ministero competente).
In questo caso è l’associazione a “regolamentare” il
professionista secondo requisiti standardizzati e verificabili.
3. Autoregolamentazione
individuale
È possibile anche autoregolamentarsi come singolo, adottando strumenti analoghi a quelli richiesti alle associazioni, ad esempio:
È possibile anche autoregolamentarsi come singolo, adottando strumenti analoghi a quelli richiesti alle associazioni, ad esempio:
o definire
e pubblicare un profilo professionale chiaro, coerente con la L. 4/2013;
o redigere
un codice etico/deontologico personale e rispettarlo;
o documentare
la formazione adeguata e un piano di aggiornamento continuo;
o predisporre
regole scritte di lavoro (contratto, informativa precontrattuale,
privacy);
o stabilire
procedure per reclami e tutele del cliente;
o conservare
in modo ordinato tutta la documentazione utile in caso di controllo.
Questa via, però, è impegnativa e richiede competenze giuridiche
e organizzative per non risultare lacunosa.
3. Controlli, segnalazioni e rischi di sanzioni
L’“ignoranza della legge” non viene accettata come
giustificazione in caso di controllo: non conoscere le norme non evita
sanzioni.
I controlli possono riguardare:
- Aspetti professionali e di sicurezza (ASL, NAS, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale).
- Pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM).
- Aspetti fiscali e contributivi (ricevute, fatture, lavoro nero).
Chiunque (cliente, vicino, concorrente) può inviare una segnalazione
online all’AGCM allegando materiale (volantini, screenshot di siti, post
social, messaggi, contratti) se ritiene che una comunicazione sia scorretta o
ingannevole. Da tali segnalazioni possono nascere procedimenti ispettivi e sanzioni
anche molto elevate.
https://www.agcm.it/segnala-online/
4. Esempi di sanzioni nel settore (con importi
indicativi)
Durante l’incontro vengono ricordati alcuni casi che aiutano a
comprendere i rischi concreti. Le cifre che seguono sono a titolo indicativo
e possono variare molto in base al caso specifico.
a) Esercizio abusivo di professione sanitaria (art.
348 c.p.)
Quando un professionista svolge di fatto attività proprie del medico o dello psicologo (diagnosi, prescrizione di cure, trattamento di patologie, uso di test psicologici, promesse di guarigione), possono incorrere nel reato di esercizio abusivo di professione.
Quando un professionista svolge di fatto attività proprie del medico o dello psicologo (diagnosi, prescrizione di cure, trattamento di patologie, uso di test psicologici, promesse di guarigione), possono incorrere nel reato di esercizio abusivo di professione.
Dopo le modifiche all’art. 348 c.p., per l’esercizio abusivo di
una professione sanitaria la legge prevede:
- reclusione da 6 mesi a 3 anni e
- multa da 10.000 a 50.000 euro circa,
con possibilità di arrivare a 15.000–75.000 euro nei casi più gravi (quando, ad esempio, l’abusivo dirige l’attività di altri).
A ciò si aggiungono spesso le spese legali del proprio
avvocato e, in taluni casi, anche quelle della controparte, con un aggravio
economico complessivo molto rilevante.
b) Pubblicità ingannevole e pratiche commerciali
scorrette
Professionisti che utilizzano termini come guarigione, cura, terapia, guarire l’ansia, curare la depressione o che promettono risultati sanitari certi, possono essere sanzionati dall’AGCM per pratiche commerciali scorrette.
Professionisti che utilizzano termini come guarigione, cura, terapia, guarire l’ansia, curare la depressione o che promettono risultati sanitari certi, possono essere sanzionati dall’AGCM per pratiche commerciali scorrette.
In casi noti di comunicazione ingannevole su prodotti o metodi
“salutistici”, le sanzioni dell’Autorità sono arrivate ad alcune migliaia o
decine di migliaia di euro, con l’obbligo di modificare o rimuovere il
materiale pubblicitario contestato.
c) Violazioni della privacy e uso di immagini senza
consenso
Foto di gruppi o sessioni utilizzate sui social senza un esplicito consenso scritto, o testimonianze pubblicate senza autorizzazione, possono determinare sanzioni in materia di trattamento illecito dei dati personali.
Foto di gruppi o sessioni utilizzate sui social senza un esplicito consenso scritto, o testimonianze pubblicate senza autorizzazione, possono determinare sanzioni in materia di trattamento illecito dei dati personali.
Per realtà di piccole dimensioni, le sanzioni possono arrivare a
diverse migliaia di euro, ma va ricordato che il GDPR prevede, in
teoria, tetti sanzionatori molto più alti (percentuali del fatturato e milioni
di euro), anche se applicati di norma a soggetti di maggiori dimensioni.
Questi esempi non vogliono spaventare, ma occorre ricordare che
si tratta di casi reali, e mostrano come errori anche in buona fede
possano avere conseguenze economiche e professionali pesanti.
5. Comunicazione corretta e trasparenza
Per ridurre i rischi di contestazioni:
- È fortemente consigliato che su tutti i materiali dove compare il nome del professionista (sito, volantini, biglietti da visita, brochure, contratti, e-mail) sia indicato il riferimento alla Legge 4/2013, in modo da distinguere chiaramente la professione dalle figure sanitarie o ordinistiche.
- Nella comunicazione è opportuno evitare espressioni come:
- cura, guarigione, terapia, diagnosi, paziente
e tutte le promesse di risultati sanitari, che possono configurare pubblicità ingannevole o sconfinamento nel sanitario. - Bisogna prestare attenzione anche a formule come “gratuito”, “offerta libera e consapevole” e simili, se usate in modo ambiguo nel contesto di prestazioni professionali.
6. Contratto, privacy e tutele minime del cliente
È altamente consigliato adottare
un contratto di prestazione non sanitaria, preferibilmente scritto, che
contenga almeno: dati del professionista e del cliente (identificazione
completa); qualifica professionale e riferimento alla L. 4/2013; oggetto
dell’incarico (tipo di percorso/trattamento, durata degli incontri, eventuale
durata complessiva del percorso); dichiarazione che si tratta di prestazione
non sanitaria, senza finalità di diagnosi o terapia; regole di recesso e
cancellazione; compenso e modalità di pagamento; indicazione di una polizza
di responsabilità civile professionale; informativa e consenso privacy/GDPR,
con eventuale sezione dedicata all’utilizzo di immagini e testimonianze; modalità
di presentazione di eventuali reclami; foro competente per eventuali
controversie.
7. Autoregolamentazione e supporto professionale
Nel caso in cui il professionista scelga la via dell’autoregolamentazione
individuale, è importante sottolineare che:
- le indicazioni qui riportate non sono esaustive;
- ogni situazione può presentare specificità giuridiche, fiscali e professionali;
- per impostare o verificare in modo adeguato tutta la documentazione (contratto, informative, regolamenti interni, consenso privacy, procedure di reclamo, ecc.) è opportuno rivolgersi a un avvocato o a un professionista del settore legale/fiscale, in grado di valutare il singolo caso.
Senza un supporto competente, il rischio è di predisporre
documenti apparentemente completi ma, in realtà, carenti o non allineati alla
normativa vigente.
8. Perché l’associazione di categoria è spesso la
via più sicura ed economica
Proprio per evitare di dover sostenere costi elevati per
incaricare consulenti legali o fiscali che redigano e verifichino tutta la
documentazione del singolo professionista, la scelta di iscriversi a una
associazione di categoria professionale risulta, nella pratica:
- la via più sicura, perché:
- offre un quadro di regole già strutturato (statuto, regolamenti, codice deontologico);
- fornisce indirizzi chiari su contratto, privacy, comunicazione, titoli, aggiornamento, ecc.;
- mette a disposizione uno sportello per l’utente e procedure di gestione dei reclami;
- e spesso anche la via più economica, perché:
- concentra in una quota annuale le voci principali (iscrizione, assicurazione base, aggiornamenti obbligatori);
- permette di accedere a percorsi di aggiornamento e informazioni normative a costi contenuti;
- riduce la necessità di rivolgersi in modo individuale e ripetuto a consulenti esterni.
In caso di controllo, poter dichiarare di essere regolamentati
da un’associazione di categoria professionale riconosciuta e iscritta nei
registri ministeriali rappresenta una tutela significativa sia per il
professionista sia per il cliente.
9. Informazioni sull’esame di ammissione SIAF Italia
Per gli operatori che desiderano intraprendere la via
dell’iscrizione a una associazione di categoria professionale e, in
particolare, sono interessati a:
- partecipare all’esame di ammissione all’associazione SIAF Italia;
- ricevere informazioni su requisiti, modalità, costi e calendario,
è possibile contattare la segreteria di MYAMO (referente:
Elisabetta) tramite WhatsApp al 378 066 3484, per ricevere tutte le
indicazioni aggiornate.